MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALIbandmove1.gif (2454 byte)

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - PAVIA
Strada Nuova, 65 - 27100 PAVIA - Tel. 0382 / 33223 - 24764 - FAX. 0382 / 25007

 

 

R E G O L A M E N T O   I N T E R N O della  BIBLIOTECA  UNIVERSITARIA  DI  PAVIA (*)

(*) Approvato con Ministeriale n. 10697 del 31/10/1997

 

_______

Il  presente Regolamento disciplina e fissa nel dettaglio le modalità di funzionamento, accesso e utizzo dei servizi della Biblioteca.

S E R V I Z I  A L  P U B B L I C O

 

Art. 1. Apertura

Art. 2. Orario di apertura, della distribuzione e degli altri servizi

Art. 3. Accesso e uscita dei lettori

Art. 4. Distribuzione, lettura e deposito dei libri

Art. 5. Distribuzione, lettura e deposito dei periodici

Art. 6. Distribuzione, lettura e deposito di manoscritti, incunabuli e rari

Art. 7.  Riproduzioni

Art. 8.  Prestito

Art. 9.  Informazioni bibliografiche

Art. 10.  Servizi aggiuntivi

Art. 11. Servizi vari

Art. 12. Richiamo al Regolamento generale

 

 

Art. 1. Apertura

La Biblioteca Universitaria di Pavia, organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali1, è aperta al pubblico tutti i giorni dell’anno tranne:

a) le domeniche;

b) le feste riconosciute dal calendario civile;

c) il giorno di S. Siro patrono della città (9 dicembre);

d) dal 16 al 31 agosto incluso per le revisioni.

 

 

Art. 2. Orario di apertura, della distribuzione e degli altri servizi

La Biblioteca nei giorni di apertura osserva i seguenti orari:

Lunedì - Venerdì: ore 8.15 - 18.45;

Sabato: ore 8.15 - 13.45.

Dal 15 luglio al 14 agosto:

Lunedì - Sabato: ore 8.15 - 13.45.

Lunedì -Venerdì: ore 8.15 - 18.45;

Sabato: ore 8.15 - 13.45.

Dal 15 luglio al 14 agosto:

Lunedì - Sabato: ore 8.15 - 13.45.

Lunedì - Venerdì: ore 8.15 - 18.45;

Sabato: ore 8.15 -13.45:

Dal 15 luglio al 14 agosto:

Lunedì - Sabato: ore 8.15 -13.45.

Lunedì - Venerdì: ore 8.15 - 18.45;

Sabato: ore 8.15 - 13.45.

Dal 15 luglio al 14 agosto:

Lunedì - Sabato: ore 8.15 - 13.45.

Dal 16 al 31 agosto:

Lunedì - Sabato: ore 10.00 - 12.00.

Devono essere comunque registrati i prestiti di libri richiesti alla distribuzione in tempo utile.

Lunedì - Venerdì: ore 8.15 - 18.45;

Sabato: ore 8.15 - 13.45.

Dal 15 luglio al 14 agosto:

Lunedì - Sabato: ore 8.15 - 13.45.

Dal 16 al 31 agosto:

Lunedì - Sabato: ore 10.00 - 12.00.

 

 

Art. 3. Accesso e uscita dei lettori

Possono accedere alla Biblioteca tutte le persone di età superiore ai quindici anni; eventuali eccezioni (ragazzi di età inferiore accompagnati) devono essere autorizzate da un bibliotecario.

Nell’atrio di Ingresso non sono consentite soste che non riguardino la consultazione dei cataloghi.

Gli addetti all’Ingresso forniscono esclusivamente informazioni generali (indicazioni dei cataloghi, segnature di consultazione, ubicazione di uffici e servizi); per ogni altra esigenza devono richiedere l’intervento degli addetti alle Informazioni bibliografiche o di un bibliotecario.

L’accesso alle Sale speciali (Bibliografia, Riviste, Consultazione) con libri propri o con dispense e fascicoli deve essere autorizzato da un bibliotecario.

Il lettore prima di accedere al Salone di lettura o alle Sale speciali deve compilare in ogni sua parte la carta d’entrata sulla quale verrà apposto il timbro indicante la Sala richiesta.

Al lettore che accede al Salone di lettura e richiede anche opere con segnatura "Distribuzione" viene trattenuta la parte compilata della carta d’entrata. Quando il Salone di lettura è completo, la consultazione di libri con segnatura "Distribuzione" può avvenire in Sala Bibliografia, osservando le norme che regolano l’accesso alle Sale speciali.

Il lettore del Salone di lettura che chiede di accedere alle Sale speciali deve far apporre dall’addetto dell’Ingresso sulla carta d’entrata il timbro indicante la Sala richiesta.

Il possessore della tessera di frequenza (Tessera verde) accede liberamente alle Sale speciali, esibendo la tessera stessa se richiesto dagli addetti. Compila regolarmente la carta d’entrata quando richiede volumi da prelevare in magazzino o lasciati in deposito o per effettuare fotocopie.

Non compilano la carta d’entrata:

a) gli utenti che devono solo restituire libri avuti in prestito o devono rinnovare il prestito stesso;

b) i fornitori, che potranno accedere agli Uffici previo avviso agli interessati presso cui si recano;

c) i prestatori d’opera che stiano eseguendo lavori in Biblioteca, ai quali sarà fornito un tesserino di riconoscimento;

d) le persone che chiedono di parlare con qualcuno del personale; in questo caso gli addetti all’Ingresso devono avvertire la persona interessata che si assume la responsabilità dell’eventuale accesso delle persone nei locali della Biblioteca.

Le persone che chiedono di entrare in Biblioteca per cercare altri lettori, se non sono conosciuti dagli addetti dell’Ingresso, devono lasciare all’ingresso stesso un documento di identificazione.

Le borse devono essere sempre depositate dietro rilascio del gettone numerato e sono, di norma, restituite all’uscita definitiva dalla Biblioteca, salvo richiesta in occasione di uscita temporanea; a richiesta può essere consegnato un sacchetto trasparente in cui riporre gli oggetti personali. Se il lettore smarrisce il gettone numerato, può ritirare la borsa solo alla chiusura della Biblioteca, salvo che si possa identificare il proprietario tramite un documento con fotografia contenuto nella borsa stessa e la compilazione di apposito modulo firmato dal lettore e controfirmato da un funzionario della Biblioteca. Non si accettano in deposito valigie o colli ingombranti. La Biblioteca non è responsabile né degli oggetti contenuti nelle borse in deposito né di quelli introdotti dai lettori nelle Sale.

E’ ammessa l’introduzione in Biblioteca esclusivamente di oggetti per lo studio.

E’ consentito l’uso PC portatili.

Non sono consentiti l’introduzione in Biblioteca di bevande e generi alimentari, né l’uso di telefoni cellulari nelle Sale.

Il lettore in uscita temporanea dalle Sale consegna la parte compilata della carta d’entrata, trattenendo l’altra parte che esibisce al rientro per ritirare quella depositata.

Gli addetti all’Ingresso svolgono il servizio in stretto collegamento con l’addetto al Salone di lettura e devono sostituirlo in caso di sua breve assenza.

 

 

Art. 4. Distribuzione, lettura e deposito dei libri

Il lettore che desidera avere un’opera in lettura deve compilare chiaramente l’apposita scheda di richiesta che firmerà col proprio nome e cognome in modo leggibile.

Ai banchi di distribuzione dei libri deve essere sempre presente uno degli addetti.

Gli addetti alla distribuzione dei libri devono accertarsi che i richiedenti (soprattutto coloro che richiedono opere per la cui distribuzione è prevista la verifica e la registrazione dei dati d’identità) non siano stati esclusi dall’accesso alle biblioteche pubbliche, consultando l’apposito schedario.

La distribuzione dei libri avviene secondo le seguenti modalità:

a) per i libri con segnatura Amer., Ann. It., Ann. Str., Circolo, Coll. Mod., Collez., Cont., Distr., Ingl., Papia, Uff., all’utente è consegnata l’opera con la terza parte del modulo di richiesta e l’ultima parte della carta d’entrata, rimanendo alla distribuzione la prima parte del modulo di richiesta e la parte compilata della carta d’entrata; le opere richieste (due segnature e non più di quattro volumi per volta, salvo diversa autorizzazione da parte di un bibliotecario) vengono consultate in Sala bibliografia;

b) per i libri con segnatura Atlanti, Banc., Cant., Corr., Misc., M. N., M. V., N. S., Rot. e per quelli prelevati dal magazzino Fraccaro e dal Salone la procedura è uguale alla lettera a) salvo che:

- sulla parte compilata della carta d’entrata vanno riportati i dati di uno dei seguenti documenti presentato dall’utente: Carta d’identità, Passaporto, Patente, Tessera ministeriale, Tessera verde rilasciata dalla Direzione della Biblioteca;

- il lettore consulta i volumi in Sala di consultazione;

c) la distribuzione dei volumi conservati nel magazzino esterno è subordinata al prelevamento che avviene esclusivamente fra le ore 13.00 e le 14.00.

In caso di uscita temporanea del lettore, l’addetto ritira le opere date in lettura e gli consegna la parte compilata della carta d’entrata. Le opere di grande formato possono essere lasciate sul tavolo della Sala di lettura previo avviso all’addetto della Sala stessa.

L’accesso ai magazzini librari da parte dei lettori è ammesso per ragioni documentate previa autorizzazione (su moduli disponibili nelle Sale) firmata da un bibliotecario, dal lettore e dall’addetto che deve accompagnare il lettore e rimanere sul posto.

Le opere lasciate in deposito vengono suddivise per gruppi di segnature; il deposito è concesso per un massimo di 30 giorni.

Nel caso di mancato reperimento di un’opera l’addetto deve interpellare l’Ufficio informazioni bibliografiche che fornirà adeguata risposta al lettore.

Le opere richieste che risultino in cattivo stato di conservazione devono essere segnalate con apposita scheda al responsabile dell’Ufficio conservazione.

I volumi privi di cartellino, dopo la lettura, devono essere consegnati all’Ufficio cartellinatura; al posto dell’opera deve essere collocata la scheda rossa debitamente compilata.

 

 

Art. 5. Distribuzione, lettura e deposito dei periodici

Il lettore che desidera avere in lettura materiale periodico deve compilare chiaramente l’apposita scheda di richiesta che firmerà col proprio nome e cognome in modo leggibile.

La distribuzione e la lettura del materiale periodico avviene in Sala riviste. Nella stessa Sala avviene la lettura del materiale collocato a parte e negli espositori.

Se la richiesta comporta la consegna di più volumi, deve essere indicato sul registro di Sala il numero dei volumi prelevati. Al lettore vengono consegnati, di norma, al massimo quattro volumi alla volta.

Nel caso di mancato reperimento di un fascicolo o di un volume di un periodico, l’addetto deve interpellare l’Ufficio periodici che fornirà adeguata risposta al lettore.

Il controllo delle riviste in deposito deve avvenire settimanalmente.

Delle riviste non rilegate, ma già predisposte per l’invio al legatore, è consentita la lettura o/e la fotocopiatura in sede. E’ necessario però che al momento della ricollocazione i fascicoli siano perfettamente ordinati nello stesso modo in cui sono stati prelevati.

La lettura dei periodici microfilmati avviene, di norma, su microfilm.

Il riordino dei periodici esposti nelle caselle viene fatto ogni quindici giorni.

 

 

Art. 6. Distribuzione, lettura e deposito di manoscritti, incunabuli e rari

Il lettore che desidera avere in lettura manoscritti, incunabuli e rari deve compilare chiaramente l’apposito modulo di richiesta che firmerà col proprio nome e cognome in modo leggibile. Tale richiesta va formulata nella Sala di consultazione dove è pure prevista la consultazione del materiale secondo le regole che seguono:

a) la lettura deve aver luogo al tavolo della Sala appositamente riservato. Vengono dati in lettura due volumi per volta, che non possono essere consultati da più persone contemporaneamente;

b) i volumi devono essere tenuti sui leggii e sfogliati con cautela, senza appoggiare alle pagine né le mani né carte, quaderni o qualsiasi altro oggetto. Durante lo studio è ammesso, per i propri appunti, soltanto l’uso della matita. Le misurazioni devono essere compiute solo sui margini; la rilevazione della filigrana e della fascicolazione deve essere effettuata con la massima cautela;

c) la lettura di libri miniati e di alcuni altri di particolare pregio o fragilità è subordinata all’autorizzazione del Direttore o di un bibliotecario. Dei codici medievali viene, di norma, dato in lettura il microfilm se non è richiesto l’originale per motivate ragioni di studio;

d) le miscellanee di fogli sciolti o opuscoli devono essere consultate rispettando rigorosamente l’ordine interno;

e) quando un lettore nota lacune o danni nei volumi avuti in lettura, deve segnalarlo subito all’addetto della Sala;

f) quando il lettore lascia il tavolo, anche per brevissimo tempo, deve restituire i volumi all’addetto;

g) è vietato portare manoscritti, incunabuli e rari fuori dalla Sala di consultazione; i volumi conservati in altre Sale e necessari allo studio possono essere portati al tavolo dei manoscritti;

h) il lettore può chiedere il deposito per alcuni giorni dei volumi che sta consultando;

i) riproduzioni: per i codici e gli incunabuli è consentito solo il microfilm o la fotografia; per i rari e le carte sciolte, se lo stato di conservazione lo consente, può essere autorizzata da un bibliotecario la fotocopiatura;

l) il lettore deve compilare la scheda di lettura per ogni volume, specificando lo scopo della sua consultazione.

 

 

Art. 7. Riproduzioni

La riproduzione di documenti posseduti dalla Biblioteca è un servizio erogato previa autorizzazione. Le spese sostenute sono a carico dell’utente ed il pagamento avviene con le modalità ex L. n. 4/93 e regolamento d’attuazione.

L’autorizzazione alla riproduzione è concessa per motivi di studio (Mod. 23) o a scopo commerciale (Mod. 24) nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d’Autore.

La richiesta di riproduzione può essere inoltrata anche per posta o per fax.

La riproduzione, a secondo del tipo di materiale, può essere effettuata mediante uno dei seguenti modi:

- fotocopie;

- fotografie;

- microfilm;

- stampe da microfilm, da microfiche, da PC, da riproduzioni con scanner, da Internet.

Le richieste di fotocopie devono essere compilate ai banchi di distribuzione, dove rimane copia delle richieste stesse.

La richiesta di fotocopie la cui segnatura rientra nell’Art. 4, lett. b) del presente Regolamento deve essere autorizzata da un bibliotecario.

E’ consentita la fotocopiatura o la riproduzione mediante scanner delle pubblicazioni periodiche, rilegate o meno, che abbiano un formato massimo in 4° (entro 38 cm.) e dei quotidiani non rilegati. Sono esclusi dalla fotocopiatura i giornali rilegati, i volumi di grande formato o in precario stato di conservazione per i quali è consentita solo la microfilmatura o la riproduzione mediante scanner.

Il nuovo servizio interbibliotecario di  Fornitura riproduzioni - Document Delivery.

 

 

Art. 8. Prestito

Per essere iscritti al servizio prestito occorre esibire un documento di identità e compilare l’apposito modulo. Ad iscrizione avvenuta l’utente riceverà la tessera del prestito contenente i suoi dati anagrafici, il numero di codice e una password. La tessera è personale, va conservata diligentemente ed eventualmente esibita ad ogni richiesta di prestito. In caso di smarrimento se ne deve dare avviso agli addetti al servizio, che provvederanno a cancellare l’iscrizione e a inserirne una nuova se richiesta.

Sono ammessi al prestito tutte le persone di età superiore a quindici anni; eventuali eccezioni devono essere autorizzate da un bibliotecario.

L’utente che desidera avere in prestito un’opera deve compilare chiaramente l’apposito modulo di richiesta, che firmerà col proprio nome e cognome in modo leggibile.

Oltre alle opere elencate nell’Art. 54 del Regolamento generale, sono escluse dal prestito:

- le opere edite prima del 1886;

- le opere di grande formato con tavole fuori testo o allegati.

Eventuali deroghe devono essere autorizzate da un bibliotecario con dichiarazione e firma sul modulo di richiesta.

Possono essere date in prestito non più di due opere per volta con un massimo di quattro volumi.

Il nuovo servizio di  Prestito interbibliotecario - InterLibrary Loan.

 

 

Art. 9. Informazioni bibliografiche

Provvedono al servizio due bibliotecari o due collaboratori bibliotecari per ogni turno, uno dei quali addetto alla Sezione periodici.

Gli utenti vengono assistiti, oltre che per l’avvio di ogni ricerca bibliografica, anche nell’utilizzo dei cataloghi on-line, di CD-ROM e nella consultazione tramite Internet.

Le informazioni bibliografiche vengono fornite in sede, per posta, per posta elettronica, per telefono e per fax.

 

 

Art. 10. Servizi aggiuntivi

I servizi aggiuntivi sono offerti a pagamento al pubblico ai sensi della normativa vigente.

Si considerano servizi aggiuntivi:

a) l’erogazione di particolari servizi di informazioni bibliografiche che, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura, comportino costi aggiuntivi esterni o connessi all’utilizzo di nuove tecnologie;

b) la fornitura di riproduzioni;

c) i servizi relativi al prestito a domicilio o a quello interbibliotecario.

 

 

Art. 11. Servizi vari

Le visite didattiche o le lezioni universitarie in Biblioteca devono essere concordate con il responsabile dell’Ufficio conservazione o Informazioni bibliografiche. Tali visite o lezioni si tengono, di norma, in un giorno fisso della settimana nel Salone Teresiano, che viene riservato per il tempo necessario. Della chiusura del Salone viene dato avviso al pubblico almeno due giorni prima. L’Ufficio del personale organizza, con opportuno anticipo, la sistemazione dei tavoli, sedie, microfoni prima e dopo la visita o lezione e l’eventuale trasporto nel Salone dei volumi necessari.

Il Registro dei desiderata, a disposizione degli utenti in Sala bibliografia, deve essere controllato settimanalmente e devono essere riportate su di esso le risposte dell’Ufficio acquisti.

I moduli di disservizio, a disposizione in ogni Sala, devono essere ricevuti da un bibliotecario che consegna all’utente la copia a ricalco firmata e timbrata.

 

 

Art. 12. Richiamo al Regolamento generale

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel "Regolamento recante norme sulle Biblioteche pubbliche Statali", approvato con D.P.R. 5 luglio 1995 n. 417 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995  con modifiche e integrazioni del  D.M.  27 dicembre 1996.

 

 

(1) Il Ministero, prima "Ministero per i beni culturali e ambientali",  è stato così ridenominato in applicazione del  Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001, in attuazione del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

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Pagina creata l'1/07/1999 a cura della redazione webbib; l'ultimo aggiornamento, a cura di Elettra de Lorenzo,  è del  6/05/2001.